[1]Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale (articolo 32 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
[2]1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
- a)associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
- b)associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al cinque per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
- c)organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
- d)organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
- e)sostituti di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
- f)associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
