[1]Effetti dell'accettazione della proposta (articolo 12 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)
[2]1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 92 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 124 e 125 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati. 2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 243, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
