[1]Decadenza del concordato (articolo 22 decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

[2]1.Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

  • a)a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi ((o compensi)) dichiarati ((...)); 1
  • b)((a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;)) 1
  • c)((risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;)) 1
  • d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 148)); 1
  • e)e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attivita' di cui all'articolo 95, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell'articolo 292, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 243, comma 3. 2. Con riferimento (( alla lettera c))) del comma 1, sono di non lieve entita': 1
  • a)le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui alla parte II, titolo I, capo I, sezioni I, II e III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
  • b)la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 49, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
  • c)le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
  • 1)agli articoli 27, comma 1, 28, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
  • 2)all'articolo 31, commi 3 e 4, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
  • 3)all'articolo 34, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
  • 4)all'articolo 36, commi 9 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 4. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

1

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

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