Art. 14 — Capacita' tecniche ricorrenti
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- 1)La dimostrazione delle capacita' tecniche delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante:
- a)l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quanto cio' non sia possibile, e' sufficente una semplice dichiarazione del concorrente;
- b)la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
- c)l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualita';
- d)campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
- e)certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficali incaricati del controllo di qualita', riconosciuti competenti, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
- f)controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualita'. 2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva