Art. 17 — Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata
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Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonche' nella trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni basate sulla nazionalita', ai fornitori italiani o di altri Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva