Art. 20 — Varianti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice puo' prendere in considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalita' per la loro presentazione. L'amministrazione aggiudicatrice non puo' respingere la presentazione di una variante soltanto perche' essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b). Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei commi che precedono non possono respingere una variante soltanto perche' configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziche' di forniture.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva