Art. 20Varianti

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La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie notifica alla Commissione delle Comunita' europee le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, e all'art. 19, nonche' le modalita' della loro applicazione. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e gli enti e organismi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 3 inviano, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Il riepilogo delle relazioni previste dal comma 2 e' notificato alla Commissione delle Comunita' europee entro il 31 dicembre successivo alla data di invio stabilita dal medesimo comma 2. La legge 30 marzo 1981, n. 113, come modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, sono abrogati.

Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art20 · fonte su Normattiva