Art. 21-ter
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Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunita' europee. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
- a)il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
- b)per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalita' degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
- c)il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in base a deroghe all'accordo GATT. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano:
- a)il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalita' dei fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi;
- b)il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo GATT.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva