Art. 4 — Forniture escluse
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La disciplina del presente testo unico non si applica:
- a)alle pubbliche forniture che devono essere aggiudicate da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali, nonche' da parte di amministrazioni la cui attivita' principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;
- b)alle pubbliche forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile;
- c)alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legis- lative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
- d)alle forniture regolate da norme procedurali diverse o da aggiudicarsi in virtu':
- 1)di un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei alle Comunita' europee e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;
- 2)di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alle Comunita' europee;
- 3)della procedura propria di una organizzazione internazionale;
- e)alle forniture di prodotti riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato dal Consiglio delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 223, paragrafo 2, del Trattato di Roma istitutivo della Comunita' economica europea. Tale esclusione non riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva