Art. 5 — Forme di pubblicita' alle gare
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Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato 1 comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e' pari o superiore a 750.000 unita' di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'art. 9, comma 1, o negoziate di cui al medesimo art. 9, comma 1, alle condizioni indicate all'art. 9, comma 5, manifestano tale intenzione con un bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia le informazioni possono non essere divulgate allorche': siano di ostacolo all'applicazione della legge; siano contrarie al pubblico interesse; siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese; possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 7, comma 4, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformita' degli schemi di cui all'allegato 4. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sara' svolta non puo' aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle Comunita'. La lunghezza del testo non puo' essere superiore ad una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ossia circa 650 parole. In ogni numero della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nel quale sono pubblicati uno o piu' bandi di gara o avvisi, e' riprodotto il modello o i modelli ad essi relativi. La pubblicita' prevista dal presente articolo puo' essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni del presente testo unico, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unita' di conto europee.
Testo vigente dal 11 agosto 1992 al 9 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva