Art. 5Forme di pubblicita' alle gare

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(( Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, e' pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura ''classificazione dei prodotti associati alle attivita' (C.P.A.)'' di cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie Comunita' europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunita' europee. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale intenzione con un bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E. Possono essere omesse le informazioni:

  • a)che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
  • b)che siano contrarie al pubblico interesse;
  • c)che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
  • d)che pregiudichino la concorrenza tra fornitori. I bandi e gli avvisi sono inviati il piu' rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. )) L'avviso di cui al comma 3 e' inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformita' degli schemi di cui all'allegato 4. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sara' svolta non puo' aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici. (( Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono a carico delle Comunita'; la lunghezza del testo non puo' essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ossia circa seicentocinquanta parole. Con le modalita' di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico. ))

Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-07-24;358~art5 · fonte su Normattiva