Art. 8
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Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purche' compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al comma 2 qualora:
- a)dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformita' o non esistano mezzi tenici per accertare in modo soddisfacente la conformita' di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;
- b)l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
- 1)del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986;
- 2)della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;
- c)le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature gia' in uso o comportino costi o difficolta' tecniche sproporzionati, purche' in tal caso la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
- d)il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni gia' esistenti. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
- a)sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformita' ai requisiti essenziali indicati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformita' con le procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989;
- b)possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonche' di impiego dei materiali;
- c)possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, in ordine di preferenza:
- 1)a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;
- 2)ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
- 3)a qualsiasi altra norma. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, e' vietata l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. E' vietata, in particolare, l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purche' accompagnata dalla menzione ''o equivalente'', e', tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.
Testo vigente dal 9 dicembre 1998 al 1 luglio 2006 · versione 1 su Normattiva