Art. 2

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storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148) 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

  • a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
  • b)le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
  • c)le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
  • d)i beni archivistici;
  • e)i beni librari. 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
  • a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
  • b)le cose di interesse numismatico;
  • c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarita' e pregio;
  • d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
  • e)le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio artistico o storico;
  • f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale. 4. Sono beni archivistici:
  • a)gli archivi e i singoli documenti dello Stato.
  • b)gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
  • c)gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico. 5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d). 6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art2 · fonte su Normattiva