Art. 26
[1](Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
- a)ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati;
- b)ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
- c)ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- d)ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.
[2](art. 689 c.p.p.)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva