Art. 24
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
- a)alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
- b)alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- c)alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d)alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- e)ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- f)alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
- g)ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- h)ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- i)ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- l)ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- m)ai provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, quando e' stata revocata;
- n)ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore. (art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva