Art. 28
Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni. (art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva