Art. 23 — Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato
L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. (art. 689 c.p.p.)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva