Art. 37 — Certificati richiesti da autorita' straniere
Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio. La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'. (art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva