Art. 8Eliminazioni delle iscrizioni

[1]Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:

  • a)al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono;
  • b)alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.

[2](art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)

Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311~art8 · fonte su Normattiva