Art. 9
Provvedimenti iscrivibili
[1]Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
- a)i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b)i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
- c)qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
[2](art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva