Art. 9Provvedimenti iscrivibili

[1]Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

  • a)i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • b)i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
  • c)qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

[2](art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311~art9 · fonte su Normattiva