Art. 3
(L) Provvedimenti iscrivibili
[1]Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
- a)i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b)i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
- c)i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d)i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e)i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f)i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza, nonche' quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.;
- g)i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118
7La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
11Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva