Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
- a)"casellario giudiziale" e' la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
- a-bis)«casellario giudiziale europeo» e' ((la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto)) legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani;
- b)"casellario dei carichi pendenti" e' ((la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto)) legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato;
- c)"anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e' ((la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto)) legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d)"anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e' ((la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto)) legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e)"ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e-bis)«procedimento penale» e' il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
- f)"provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria;
- g)"provvedimento giudiziario definitivo" e' il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione cori strumenti diversi dalla revocazione;
- g-bis)«condanna» e' ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale;
- h)"codice identificativo" e' il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
- h-bis)«impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
- h-ter)«immagine del volto» e' l'insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;
- i)"numero identificativo del procedimento" e' il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;
- l)"estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
- m)"ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- n)"ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- o)"ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- p)"ufficio centrale" e' l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
- p-bis)«autorita' centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell'Unione europea;
- p-ter)«DGSIA» e' la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;
- q)"sistema" e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- q-bis)«PDND» e' la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al)) decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.
Testo vigente dal 1 maggio 2024, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva