Art. 26 — (L) Certificato civile del casellario giudiziale Richiesto dall'interessato
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122
Testo vigente dal 27 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122
Testo vigente dal 27 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva
Spiegazione
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Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Abrogazione del procedimento di riabilitazione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 - Ultrattività della previgente legge fallimentare nei confronti di coloro che sono stati dichiarati falliti con integrale applicazione della pregressa normativa - Mancata previsione - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo e sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 ( recte : 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nonché degli artt. 24, 25 e 26 ( rectius : artt. 24, comma 1, lettera n) , 25, comma 1, lettera n) , e 26, comma 1, lettera b ) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, abrogando il procedimento di riabilitazione del fallito, non hanno previsto la ultrattività della previgente disciplina nei confronti di coloro che siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, della pregressa normativa. Infatti, successivamente al deposito delle ordinanze di remissione, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2007, che, da un lato, all'art. 21, comma 1, ha espressamente abrogato talune delle norme censurate, dall'altro, al comma 2 del medesimo articolo, ha previsto che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n ), e 26, comma 1, lettera b ), del d.P.R. n. 313 del 2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento. Inoltre, è intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli art. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ha precisato che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela», di talché, alla luce di tutte le indicate sopravvenienze, deve nuovamente essere valutata la perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità.
Riguarda ancheart. 17 d.lgs. 5/2006art. 47 d.lgs. 5/2006art. 128 d.lgs. 5/2006art. 129 d.lgs. 5/2006art. 150 d.lgs. 5/2006art. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).e altri 1
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122 12 --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 30 luglio 2020, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 5/8/2020, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 t.…
Art. 26
(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)…
Art. 24 — Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
(11) L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. (11) Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: (11) a) alle condanne delle quali e' stato ordinato …
Art. 51 — Raccordo con norme esterne al testo unico
Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente …
Art. 25
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)…
Art. 24
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato)…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art26 · fonte su Normattiva