Art. 26(L) Certificato civile del casellario giudiziale Richiesto dall'interessato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2008 al 27 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →

[1]Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

  • a)ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). 3
  • c)ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  • d)ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.

[2](art. 689 c.p.p.)

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

3

Il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008 al 27 ottobre 2019 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art26 · fonte su Normattiva