Art. 26

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[1]Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

  • a)ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati;
  • b)ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva;
  • c)ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  • d)ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.

[2](art. 689 c.p.p.)

Testo vigente dal 13 febbraio 2003 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art26 · fonte su Normattiva