Art. 29-bis
Modalita' di rilascio dei certificati
Le modalita' di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 42, comma 1-bis.
Testo vigente dal 4 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva