Art. 1 — Sfera di applicazione delle norme
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La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade e' regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse. Salvo diversa disposizione, le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva