Art. 10
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((L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente territorialmente nel luogo di inizio del trasporto od ove ha sede l'impresa proprietaria del veicolo puo' autorizzare:
- a)il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 37;
- b)il trasporto di cose che, per il peso, determinino una eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'articolo 33, ove siano addotti giustificati motivi;
- c)la circolazione dei veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni ed i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33. Per le autostrade l'autorizzazione e' data dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. L'autorizzazione e' data per determinati periodi di tempo o per piu' trasporti di volta in volta. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada)). L'autorizzazione puo' essere data quando sia compatibile con la conservazione del manto stradale e con la stabilita' dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della presumibile usura della strada in relazione alle cose da trasportare, il tipo di veicolo e al periodo di tempo per il quale e' richiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'autorizzazione non puo' essere accordata per gli autoveicoli o rimorchi, qualora venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo. Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. Chiunque circola senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 10 giugno 1976 al 5 marzo 1982 · versione 12 su Normattiva