Art. 10
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[1]Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali.
[2]Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:
- 1)il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'articolo 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'articolo 32, sempreche' non vengano superati i limiti dell'articolo 33;
- 2)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 376)) Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:
- a)superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;
- b)siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33. Non sono considerati trasporti eccezionali:
- a)il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'articolo 32. L'eccedenza in lunghezza puo' essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;
- b)il trasporto di containers qualora l'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'articolo 32. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita' del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire solo a nome o nella disponibilita' delle predette aziende. Si intendono per cose indivisibili quelle di cui e' tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o i pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto. I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313. L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potra' autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalita'. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilita' dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale e' richiesta l'autorizzazione, deve altresi' essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed e' comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'articolo 58. Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:
- a)blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;
- b)elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonche' edili;
- c)prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e laminati grezzi. ((Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole e operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo)). Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalita' di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonche' le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari ((...)). Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, e' soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121. Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione.
Testo vigente dal 1 marzo 1992 al 1 gennaio 1993 · versione 28 su Normattiva