Art. 108

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Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali, il conducente che sta per incrociare un autoveicolo adibito a servizio pubblico di linea deve fermarsi e non puo' proseguire se non quando detto veicolo sia passato. I segnali sono collocati a cura di coloro che esercitano le autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada d'intesa con l'Ispettorato della motorizzazione civile. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art108 · fonte su Normattiva