Art. 113
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I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati con la massima moderazione. Fuori dei centri abitati l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica e' obbligatorio ogni qualvolta le circostanze rendano consigliabile il segnale a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di pericolo immediato. Nelle ore notturne; in luogo delle segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso dei proiettori a luce anabbagliante a breve intermittenza. I conducenti di veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva