Art. 114
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Salvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di un animale e' sempre consentita purche' sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata puo' effettuarsi anche sul margine sinistro. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva