Art. 117
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Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in casi di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero, di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico, di cui i veicoli devono essere dotati, di dimensioni ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa, conforme alle caratteristiche che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, collocato silla carreggiata stessa, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 50 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva