Art. 118
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E' vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di colari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva