Art. 119

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La sistemazione del carico dei veicoli deve essere fatta in modo da non diminuire la visibilita' al conducente, da non impedirgli la liberta' di movimenti nella guida e da evitare la caduta del carico stesso. Il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo stesso. Quando il carico, sempre negli eccezionali casi richiesti dalle dimensioni della merce trasportata, sporga oltre la sagoma propria del veicolo sempre nei limiti del comma precedente debbono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare danno o pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza deve essere segnalata mediante un pannello delle dimensioni di centimetri 50 per 50 a grandi strisce diagonali alternate di colore bianco e rosso. Il pannello deve essere apposto all'estremita' posteriore del carico in modo da risultare costantemente normale all'asse del veicolo. Quando il veicolo circoli di notte o sia scarsa la visibilita', la superficie del pannello, qualora non sia costituita di materiale riflettente, deve essere munita agli angoli di quattro dispositivi a luce riflessa rossa. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e non debbono strisciare sul terreno. Gli strumenti trainati devono essere tenuti sollevati dal suolo. E' vietato trasportare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art119 · fonte su Normattiva