Art. 120 — Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
Testo vigente dal 1 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva
Spiegazione
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2 versioni dal 1959
Collegamenti
Art. 49 — Veicoli a trazione animale
I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o piu' animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso…
Art. 92
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
Art. 222 — Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte e' costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di…
Art. 80-quater
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Art. 166 — Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi…
Art. 28
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art120 · fonte su Normattiva