Art. 120
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Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa. Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa e' punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva