Art. 120

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Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa. Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa e' punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art120 · fonte su Normattiva