Art. 121-bis
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[1](((Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers)
[2]1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 10 possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 centimetri. 2. I veicoli adibiti al trasporto di containers di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 10 possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 centimetri. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila)).
Testo vigente dal 26 agosto 1990 al 1 gennaio 1993 · versione 25 su Normattiva