Art. 125

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Sulle autostrade:

  • a)il Ministro per i lavori pubblici puo' disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto;
  • b)l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo e' consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione e' regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori;
  • c)i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare;
  • d)la fermata e vietata salvo casi di necessita';
  • e)la sosta e' vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti. Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. E' inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, al conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art125 · fonte su Normattiva