Art. 125
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Sulle autostrade:
- a)il Ministro per i lavori pubblici puo' disporre che non si applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto;
- b)l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo e' consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione e' regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori;
- c)i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare;
- d)la fermata e vietata salvo casi di necessita';
- e)la sosta e' vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti. Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. E' inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, al conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva