Art. 126
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I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto. Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo. Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva