Art. 127

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Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonche' del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art127 · fonte su Normattiva