Art. 127
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974. Leggi il testo vigente →
Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonche' del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 21 marzo 1974 · versione 0 su Normattiva