Art. 128

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I ciclisti debbono procedere su unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilita' sia scarsa. I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se' da ogni lato, e di compiere con la massima liberta', prontezza e facilita', le manovre necessarie. I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della, circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. E' vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli. E' vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura. Per il trasporto di oggetti si applica l'art. 122, penultimo comma. I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art128 · fonte su Normattiva