Art. 130
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Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva