Art. 132
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E vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 26 aprile 1988 · versione 0 su Normattiva