Art. 133

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Il conducente in caso di investimento di persona ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi e' punito con l'arresto fino a quattro mesi. Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita e' punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena e' aumentata; se deriva la morte la pena e' raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati. Il conducente che si fermi ed occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non e' soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo. Il conducente che fugge dopo un investimento e' in ogni caso passibile di arresto preventivo.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art133 · fonte su Normattiva