Art. 138

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[1](((Pagamento in misura ridotta).

[2]1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito. 2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali e' stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila. 3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore puo' provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. 4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non e' ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'. In tali casi il verbale di accertamento sara' inviato immediatamente al prefetto che procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi e' arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori. 6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 febbraio 1974, n. 62

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La L. 14 febbraio 1974, n. 62, ha disposto (con l'art.11) che "Le somme indicate che il trasgressore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire 10.000, 20.000, 40.000 e 50.000, sono elevate, rispettivamente, a lire 2.000, 5.000, 10.000 e 12.000 quando sia conducente di veicoli a motore, e a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 6.000 negli altri casi. Per le altre contravvenzioni indicate nel suddetto articolo 138, terzo comma, il contravventore e' ammesso a pagare nei termini e con le modalita' di cui al comma medesimo e al successivo quarto comma una somma corrispondente, rispettivamente, alla quarta parte e alla meta' del massimo della pena stabilita per la contravvenzione stessa."

Testo vigente dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art138 · fonte su Normattiva