Art. 21

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I veicoli si distinguono in:

  • a)veicoli a braccia;
  • b)veicoli a trazione animale;
  • c)velocipedi;
  • d)ciclomotori;
  • e)motoveicoli;
  • f)autoveicoli;
  • g)filoveicoli;
  • h)rimorchi;
  • i)macchine agricole;
  • l)carrelli;
  • m)macchine operatrici.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art21 · fonte su Normattiva