Art. 21
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I veicoli si distinguono in:
- a)veicoli a braccia;
- b)veicoli a trazione animale;
- c)velocipedi;
- d)ciclomotori;
- e)motoveicoli;
- f)autoveicoli;
- g)filoveicoli;
- h)rimorchi;
- i)macchine agricole;
- l)carrelli;
- m)macchine operatrici.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva