Art. 22Veicoli a braccia e a trazione animale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in:

  • a)veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
  • b)veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
  • c)carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art22 · fonte su Normattiva