Art. 22 — Veicoli a braccia e a trazione animale
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I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in:
- a)veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
- b)veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
- c)carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.
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