Art. 24 — Ciclomotori
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[1](((Ciclomotori).
[2]1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- a)cilindrata fino a 50 centimetri cubi;
- b)capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a 40 chilometri/ora. 2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli)).
Testo vigente dal 10 marzo 1987 al 1 gennaio 1993 · versione 19 su Normattiva